L’Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico competente in acustica, istituito con D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 prevedeva che i tecnici in elenco frequentassero “nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Elenco e per ogni quinquennio successivo, corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni”.
Nell’approssimarsi della scadenza del primo quinquennio il Consiglio nazionale si è attivato per ottenere una estensione dei termini di scadenza.
L’arco temporale ora a disposizione dei Tecnici competenti in acustica per completare l’aggiornamento professionale di cui all’Allegato 1 punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, passa pertanto da 5 a 8 anni.
Nella legge 23 febbraio 2024 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215 (recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cd “milleproroghe”): all’art. 12 di tale DL è stato infatti aggiunto il comma 6-octies che dispone “All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”.
In allegato la circolare con ogni dettaglio