CIRCOLARE 836/XIX SESS. – Emergenza Covid-19 – Scadenze sicurezza e aggiornamento antincendio

Data:
3 Febbraio 2022

Premesso che con il Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, la nuova scadenza dello stato di emergenza è stata prorogata al 31 marzo 2022, ne consegue che anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 mantengono la loro validità fino al 29 giugno 2022.

In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, a parziale rettifica di quanto indicato nella circ. CNI n. 803/XIX Sess./2021 del 02/11/2021, Il CNI con circolare 836 precisa che:

a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale del loro quinquennio di riferimento, lo stesso è regolarmente ripartito; le ore di aggiornamento maturate dopo tale scadenza rientrano pertanto nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;

b) per i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non hanno completato, o completeranno, l’aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale potranno completare le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data di frequenza della 40° ora di aggiornamento;

c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza COVID-19 (ad oggi tra il 31/01/2020 ed il 31/03/2022) e non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno. 

 

Allegato: CIRC CNI 836-Prot CNI 881U-01.02.22-SCADENZE ANTINCEND (002).pdf

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