CIRCOLARE 750/XIX SESS. – Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Data:
8 Giugno 2021

Il CNI con circolare 750 con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 (vedasi  circolare allegata), la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 luglio 2021.
Rispetto a quanto segnalato nella precedente circolare di pari oggetto (circ. CNI 676/XIX Sess./20 del 28/12/2020 allegato 2), si produce pertanto un nuovo aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.
Pertanto, tutti i certificati, attestati permessi, concessioni, autorizzazioni, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 29 ottobre 2021.
Suddetta nuova data di scadenza dei quinquenni di riferimento sarà applicata d’ufficio dalle segreterie degli Ordini, indipendentemente dall’assolvimento degli obblighi formativi dei singoli professionisti antincendio.

Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 luglio 2021.

Allegato: CIRC CNI 750-Prot.CNI 4686U-07.06.21-COVID-19-SICUREZZA ANTINCENDIO.pdf

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