Il Datore di Lavoro che, senza un’adeguata formazione, utilizzi attrezzature che richiedono particolari conoscenze operative, non è sanzionabile, anche se NON può usarle – Interpello n.1/2020 del Ministero del Lavoro

Data:
5 Febbraio 2020

Non è sanzionabile penalmente i datore di lavoro che senza un’adeguata formazione, utilizzi attrezzature che richiedono invece particolari conoscenze operative. Lo precisa. tra l’altro, la commissione per gli interpelli sulla sicurezza nell’interpello n.1/2020 a risposta di un quesito della regione Friuli Venezia Giulia. 

La questione è sorta in conseguenza alla modifica normativa al T.U. 81/2008 apportata dal D.Lgs. 151/2015 (riforma Jobs Act), che ha inserito nella definizione di operatore (contenuta all’art. 69, comma 1, lett. e, del citato T.U.) anche il datore di lavoro, in precedenza escluso. Infatti, attualmente la norma definisce come operatore “il lavoratore incaricato all’uso di un’attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”. Sempre il T.U. 81/2008 all’art.71 prevede che, “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie” affinchè i lavoratori allo scopo incaricati abbiano adeguati addestramento, formazione e informazione. Inoltre, prevede che, per tale omissione, il datore di lavoro e il dirigente siano puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro. 

Sulla base delle predette considerazioni, la regione FVG ha chiesto di sapere se, in virtù della parificazione del datore di lavoro (quali “operatori” di attrezzature), sia sanzionabile penalmente il datore di lavoro che utilizzi senza abilitazione le attrezzature che richiedono preventiva formazione, informazione e addestramento adeguati.

 

Allegato: Interpello_2020_1.docx