Sentenza 07/02/2018 n. 815
Il Consiglio di Stato è intervenuto in una controversia sorta tra due società che avevano partecipato ad una gara per l’affidamento di servizi di connettività satellitare. Un’impresa, risultata poi vincitrice, non aveva indicato i costi relativi alla sicurezza e le era stata concessa l’integrazione attraverso il soccorso istruttorio.
La seconda classificata aveva quindi presentato ricorso. Il CdS ha accolto le sue motivazioni spiegando che il soccorso istruttorio vale per qualsiasi elemento formale della domanda, ma non per l’offerta economica. Questo per evitare che un concorrente possa modificare ex post il contenuto della sua offerta economica, contrastando con il principio della par condicio concorrenziale.Per questo motivo, la mancata indicazione dei costi per la sicurezza comporta l’esclusione dalla gara.
Allegato: CdS_sentenza_815_dd_7feb2018.pdf