Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero dell’Interno – Circolare CNI n. 658

Data:
9 Febbraio 2016

In allegato si trasmette la comunicazione pervenuta dal Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che stabilisce i criteri per il calcolo della decorrenza del cosiddetto “quinquennio di riferimento”.

Si evidenzia che il 26/08/2016 terminerà il primo quinquennio di riferimento per coloro che erano già iscritti agli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011 .

Dopo tale scadenza, per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio; con l’inizio del nuovo quinquennio si azzereranno i crediti eventualmente cumulati in eccesso e ricomincerà il calcolo dei crediti formativi.

Viceversa, gli iscritti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio entro il 26/08/2016 saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio.

Al fine di facilitare il calcolo del monte ore di ogni singolo iscritto è stata implementata una funzione nell’area riservata sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Udine indicante il numero di crediti di aggiornamento anti incendio fino ad ora maturati.

Sarà inoltre pubblicato a breve un sondaggio per invitare i professionisti ad esprimere l’interesse a rimanere iscritti negli elenchi ministeriali per l’esercizio delle prestazioni antincendio al fine di verificare l’effettiva esigenza formativa.

Si anticipa, infine, che sono previsti ulteriori corsi per l’aggiornamento indicativamente nei mesi di aprile/maggio 2016.

Allegato: Circolare CNI n. 658 del 27 gennaio 2016.pdf