Quesito su laurea in Ingegneria adatta all’attività prevista dalla Legge 10/1991

Data:
18 Ottobre 2014

>—–Messaggio originale—–
>Inviato: lunedì 6 ottobre 2014 09:15
>A: Segreteria Ordine Ingegneri Udine
>Oggetto: Info
>
>Buongiorno,
>Volevo sapere un informazione: per poter redigere una legge 10 e quindi anche firmarla che laurea in ingegneria serve ? Attualmente sono perito edile e non posso firmarla; avendo frequentato anni fa un po’ di corsi all’Università ho deciso di terminarla.
>Avevo frequentato ing. civile: è un titolo idoneo per ciò che mi serve ? O devo frequentare ing. Gestionale o Meccanica ?

Rispondo volentieri al quesito per quanto di mia competenza e conoscenza sull’argomento.
Innanzitutto premetto che non esistono elenchi di professionisti ad hoc per la redazione e firma della relazione prevista dalla Legge n.10/1991. Pertanto si deve tenere conto che la prestazione rientra nelle competenze del professionista, il quale deve essere abilitato alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. L’interpretazione corrente della Legge 10/1991  considera infatti le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto, e dunque l’affidamento dell’incarico deve essere dato ad un professionista che è competente in ambedue le materie.
A tutt’oggi mi risulta che periti edili e ingegneri civili non hanno alcun problema in merito alla redazione della relazione di progetto prevista dagli articoli 26-28 della Legge n.10/1991 (in quanto abilitati alla progettazione di edifici e impianti, e mi risulta che molti periti edili oggi firmano le relazioni da lei indicate). Tali articoli parlano di progetto delle opere rispondente alle prescrizioni sull’uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili…
La relazione di Legge 10 è dunque un allegato del progetto (relativo agli isolamenti termici e agli impianti), il quale deve a tutt’oggi seguire quanto previsto dal D.Lvo n.192/2005 e succ. mod. e int. (per nuove costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazione energetica, manutenzione dell’involucro edilizio, installazione di impianti termici, …) riguardante l’attuazione della direttiva 2002/91/CE  relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Quella che viene indicata come Relazione di Legge 10 è meglio chiamarla Relazione prevista dal D.Lvo n.192, che cita (art.8): il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze  edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le  verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici …
I calcoli e le verifiche citate sono considerate all’art.4 del D.Lvo n.192/2005 dove si parla di calcolo delle prestazioni energetiche, fabbisogno energetico, vettore energetico, energia rinnovabile, normativa tecnica UNI e CTI, … (dunque servono competenze specialistiche !).
Infine, si tenga presente che i calcoli indicati nel citato art.8 sono gli stessi necessari per poter redigere anche l’attestato di prestazione energetica (disciplinato dal D.M. 26.06.2009 – Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici), il quale prevede che il soggetto certificatore abbia i requisiti di cui al D.P.R. 75/2013, che contiene i titoli di laurea richiesti (allego il decreto e tabelle riassuntive affinché si possano prendere a riferimento le lauree magistrali o triennali indicate: se queste sono richieste per svolgere il ruolo il certificatore energetico, ritengo che anche per fare il progettista si devono avere almeno gli stessi requisiti).
Come si vede, le competenze richieste sono molte (l’impiantistica di oggi parla di pompe di calore, sonde geotermiche, pannelli solari termici e fotovoltaici, nozioni di elettrotecnica, …) e quindi il mio suggerimento è quello di seguire almeno un corso universitario di ingegneria civile, edile, energetica, o ambientale.

ing. Stefano Barbina
Coordinatore Commissione Mista Ordine – Università

Allegato: Questito_1.pdf