REGIONE AUTONOMA FVG – DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO rende noto:
LR 19/2009 E LR 50/1993
PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER ATTIVITA’ EDILIZIA
PROMOSSA DA PROMOTURISMOFVG.
ENTE PUBBLICO ECONOMICO FUNZIONE DELLA REGIONE.
CIRCOLARE ESPLICATIVA.
Nell’ambito della Regione FVG l’attività edilizia delle Pubbliche Amministrazioni è disciplinata nella Legge Regionale 11 Novembre 2009, n.19 “Codice regionale dell’edilizia”, Capo II, articoli dal n.10 al n.12.
L’articolo 10 specifica le procedure autorizzative delle opere pubbliche statali, regionali e provinciali, mentre l’articolo 11 disciplina i procedimenti relativi alle opere pubbliche comunali; l’art.12 si riferisce infine all’attività edilizia dei privati su aree demaniali.
Nell’ambito dell’articolo 10, al comma 1, lettera b), sono trattate le opere pubbliche dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonchè le opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.
L’evolutivo complesso quadro normativo che attiene alle opere pubbliche e a quelle di interesse pubblico e/o di pubblica utilità nonché i successivi riassetti giuridici-organizzativi della P.A. (in ossequio ai principi di separazione, di libera concorrenza, di trasparenza ecc…) hanno portato all’istituzione di Enti pubblici vigilati, Società partecipate e Enti di diritto privato in controllo pubblico: condizioni soggettive che rendono maggiormente complessa la qualificazione del soggetto interveniente quando si tratta di enti diversi dalle Regione o dalla Provincia tradizionalmente considerate.
Da tali considerazioni è scaturita l’esigenza di predisporre la nota circolare, che mira a chiarire alcuni dubbi su qualificazioni soggettive e relativi ambiti procedurali sorti in conseguenza delle ultime novelle legislative.
Allegato: CIRCOLARE PROMOTURISMOFVG..pdf