ACCESSO AGLI ATTI, CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Accesso agli atti (ex L. 241/1990)

L’accesso agli atti amministrativi è il diritto di esaminare i documenti amministrativi dell’Ordine e di averne copia come previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i

Può essere esercitato da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

La tempistica di evasione: 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Per l’esercizio dell’accesso agli atti rivolgersi a:
Segreteria Ordine Ingegneri della Provincia di Udine
E-Mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it
PEC: ordine.udine@ingpec.eu
Telefono: 0432/505305

Accesso civico semplice (art. 5 D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016)

L’accesso civico è  il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’ obbligo.

Con il decreto legislativo 14 Marzo 2013, n.33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’Articolo 5 ovvero dal diritoo di conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto di “pubblicazione obbligatoria”.

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n.241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel richiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Per l’esercizio dell’accesso civico rivolgersi  alla Segreteria dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. Il Responsabile del procedimento attualmente è Ing. Fabbro Ivano

Accesso civico generalizzato (art. 5; 5 bis; 5 ter D.Lgs. 33/2013 come modificato da D.Lgs. 97/2016)

L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013. 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali. 
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati. 
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato. 

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dall’ Articolo 5 bis del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005 – art. 65, mediante invio della richiesta alla Segreteria dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.