Atti generali
L’Ordine è, per legge, delegato a tutelare il titolo e la professione di ingegnere. L’attività dell’ingegnere è considerata un’attività di rilevante interesse pubblico da svolgere con scrupoloso rispetto dei principi generali di moralità, probità e correttezza.
A novembre 2014 sono iscritti presso l’Ordine di Udine 2.011 ingegneri, di cui 1.961 nella sezione A (laurea quinquennale) e 50 nella sezione B (laurea triennale). Al di là del ruolo istituzionale assegnato, l’Ordine si pone come punto di riferimento per le diverse figure e competenze in cui la moderna ingegneria si articola, raccogliendo tutte le esigenze che nascono lungo il cammino professionale di ogni iscritto.
Una particolare attenzione è rivolta ai giovani, poiché, come per ogni comunità, essi costituiscono il vivaio della professione, fonte di idee innovative al passo con i mutamenti dei tempi ed allo stesso tempo categoria da assistere ed accompagnare nella crescita professionale ed etica.
Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti sono stati costituiti con la Legge 24 giugno 1923 n. 1395 “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”.
L’Ordine degli Ingegneri è un Ente pubblico, non economico (con esclusione, cioè, di fini di lucro nella propria attività), istituito con legge dello Stato e posto sotto l’alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia; ad esso deve essere obbligatoriamente iscritto chi, in possesso di laurea specifica, intende poter esercitare la libera professione.
All’Ordine è affidata, oltre alla conservazione dell’Albo Professionale, con relative iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamenti, anche la rappresentanza generale della categoria professionale, il perfezionamento formativo e professionale degli iscritti, il potere di esprimere pareri in tutte le materie che comunque interessano l’esercizio della professione, l’elaborazione e l’applicazione del codice deontologico, la formazione delle tariffe ed ogni altra funzione che contemperi gli interessi dello Stato e del cittadino con i doveri ed i diritti dei professionisti.
Gli ingegneri iscritti agli Ordini sono tenuti ad osservare i comportamenti che sono richiesti ai fini istituzionali dell’Ordine stesso e ad astenersi da quei comportamenti che possano essere in contraddizione e in conflitto con essi.
La principale normativa di riferimento che disciplina l’ordinamento professionale è:
- Codice Civile – Libro Quinto, artt. 2222-2239 : Lavoro autonomo e professioni intellettuali
- Legge 24 giugno 1923, n. 1395 : “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri ed Architetti”
- Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 : “Approvazione del regolamento per la professione di Ingegnere ed Architetto”
- Legge 25 aprile 1938, n. 897 : “Norme sulla obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi”
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 : “Norme sui Consigli degli Ordini e sulle Commissioni Centrali ora denominate Consigli Nazionali”
- Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 : Ordinamento Consigli Nazionali degli Ordini
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948 : Trattazione ricorsi al Consiglio Nazionale
- Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 : Riattivazione esami di Stato
- Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 n.585 : Regolamento esami di Stato
- D.P.R. 328/2001 : Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti
- D.P.R. 169/2005 : Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali
- D.P.R. 137/2012 : Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali
- Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto
Il nuovo Codice Deontologico è stato approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 14/05/2014 ed è stato adottato dal Consiglio dell’Ordine di Udine nella seduta del 17/7/2014. Esso sostituisce la precedente versione approvata il 01/12/2006 e modificata il 20/12/2007.
La revisione del Codice si è resa necessaria al fine di recepire la normativa sulla riforma delle professioni regolamentate, divenuta esecutiva col D.P.R. 07/08/2012 n°137.
Tra le novità principali vi sono: l’introduzione dell’obbligo di stipula dell’assicurazione RC professionale, l’introduzione della responsabilità deontologica da parte delle società di ingegneri iscritte all’Albo e l’eliminazione del Regolamento di applicazione, recepito nell’articolato della nuova edizione.
In calce il link al sito del C.N.I. per scaricare il documento: Codice Deontologico degli Ingegneri italiani in fase di adozione da codesto ordine
Codice di comportamento dei dipendenti
Regolamento disciplinante l’accesso documentale, l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato
Regolamento per l’amministrazione la contabilità ed il controllo
Regolamento delle riunioni in modalità telematica
Ultimo aggiornamento: 03-02-2025