Sistema elettorale dell’Ordine
Il meccanismo elettorale previsto per l’Ordine degli Ingegneri è unico a livello nazionale ed è determinato attraverso il D.P.R. 08.07.2005 n° 169 , G.U. 26.08.2005.Le votazioni si tengono ogni 4 anni e per poter votare il nostro iscritto si deve recare presso la sede della Segreteria dell’Ordine.La principali cratteristiche del sistema elettorale prevedeno che:
- la candidatura sia presentata dal singolo iscritto a livello personale;
- non sono esplicitamente previsti raggruappamenti di iscritti o “liste elettorali”;
- sono previste più chiamate al voto fino al raggiungimento di un quorum minimo così strutturato:
- Prima votazione (quorum minimo di almeno un terzo aventi diritto di voto);
- Seconda votazione (quorum minimo di almeno un quinto aventi diritto di voto);
- Terza votazione (senza limitazione di quorum).
Nel caso della Provincia di Udine dato il numero di iscriti è previsto che possano essere eletti:
- 14 ingegneri iscritti alla Sezione A
- 1 ingegnere iscritto alla Sezione B
L’elettorato è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale ed in ogni scheda elettorale potrà indicare un massimo di 14 candidati eleggibili della sezione A ed 1 candidato eleggibile della sezione B. Saranno considerate valide ai sensi del comma 11, art.3 del regolamento emanato con D.P.R. n° 169/2005 anche le schede che conterranno un numero di nomi inferiori a quelli da eleggere, mentre saranno considerate non valide le preferenze espresse oltre il numero dei Consiglieri da eleggere.Non è ammesso:
- la votazione per posta
- la votazione in assenza di un documento di identità valido
- la votazione per delega.
In caso di omonimia, nella scheda andrà indicato il nome ed il cognome del candidato ed eventualmente il numero di iscrizione all’Albo.